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....La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.... G.Gaber

martedì 17 aprile 2012

Accertamento fabbricati non dichiarati in catasto

Da martedì 3 aprile e sino al 2 luglio 2012 sono pubblicati all'Albo Pretorio di ogni Comune gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto. Tali atti comprendono:
1.elenco delle particelle del catasto terreni, oggetto dell’attività di attribuzione della rendita presunta;
2.elenco dei soggetti intestatari delle predette particelle, comprensivo dell’indicazione del numero di protocollo del relativo avviso di accertamento;
3.avvisi di accertamento di attribuzione della rendita presunta, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni per gli immobili non dichiarati.
Durante il periodo di deposito è possibile la consultazione degli elenchi sull'Albo on line del Comune ove ricade l'immobile o presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio competente.
Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di accertamento di attribuzione della rendita presunta, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni per gli immobili non dichiarati, modello F24 compreso, con circolare 7/2011 l'Agenzia del Territorio ha chiarito che la stampa dell'avviso (fornito in formato pdf) può essere richiesta soltanto dal destinatario dello stesso ovvero da persona delegata, previa identificazione, presso la casa comunale (oppure presso l'Ufficio Provinciale competente).
Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuta affissione dell'avviso e dei relativi atti all' Albo pretorio del Comune, può essere proposto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. 
Gli intestatari dei beni oggetto di avviso di accertamento possono chiedere all’Ufficio provinciale, con istanza in carta semplice, il riesame del predetto avviso di accertamento in sede di autotutela che, tuttavia, non interrompe e non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

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