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....La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.... G.Gaber

sabato 7 agosto 2010

Pubblicità atti Pubblica Amministrazione

Dal 1° gennaio 2010, così come previsto dall’Art. 32, comma 1,  della L. 69/2009, ogni Ente pubblico dovrà eliminare gli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea. Infatti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intenderanno assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati.

Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le Amministrazioni e gli Enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della Legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, dovranno provvedere altresì alla pubblicazione nei siti informatici.
Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32 precisa che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, oltre a confermare la volontà di modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i cittadini tutti.
Si pensi che la pubblicità degli atti contempla molteplici aspetti di natura differente, tra i quali citiamo:

- presupposto per l'efficacia dei provvedimenti;
- l'espressione di comunicazione delle attività tradizionali;
- l'adempimento di specifici obblighi previsti dal legislatore;
- la conformità con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- le specifiche prescrizioni d'origine statutario, previste dalle singole amministrazione;
- la disciplina in tema di tutela della riservatezza (Codice della Privacy).
Fonte: http://www.albopretorio.net/

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